L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito a adempimenti e oneri di comunicazione a carico degli amministratori in caso di spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici
Tra i nuovi chiarimenti, segnaliamo:
- Esonero dall’invio della comunicazione dei dati se, per le spese sostenute nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano optato, in relazione alla totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (misura prevista in via eccezionale con il provvedimento del 21 febbraio 2024)
- Rimborsi da parte di ente esterno delle spese dei lavori sostenute dal condominio: l’Agenzia precisa che in tal caso se il rimborso è totale i condomini non potranno fruire della detrazione Irpef e l’amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa a tali spese. Se invece il rimborso è parziale, l’Amministratore dovrà inviare alle Entrate la comunicazione con le sole spese effettivamente rimaste a carico del condominio, indicando le relative quote attribuite ai condòmini.
- Comunicazione dei “condomini minimi”: se questo tipo di condominio (che può arrivare al massimo fino a otto condòmini) ha nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell’anno successivo. In assenza di tale nomina i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
- Condomini minimi privi di codice fiscale: l’Agenzia precisa che il campo “Progressivo condominio minimo” è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale). Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi “Progressivo” il valore “1” e “2”. Il campo “Progressivo” va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.
Infine, l’Agenzia chiarisce che per l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico sulle parti condominiali dell’edificio è previsto un apposito software per la compilazione e per il controllo.